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Appendice

Articolo n° 4 su 4 del corso "Accumulatori in pratica". Vai all'indice del corso.

Paragrafi dell'articolo:

  1. Componenti utilizzabili
  2. Glossario
  3. D.M. 476

Esempio di materiali utilizzabili nei locali accumulatori.








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 










Terminologia degli accumulatori elettrici.

Capacità E’ la quantità di elettricità,misutata in amperora (Ah) che l’accumulatore carico può mettere in circolazione nel circuito di utilizzazione, durante la scarica.

Carica E’l’operazione mediante la quale, si producono le trasformazioni chimiche che mettono l’accumulatore in grado di fornire corrente elettrica in verso opposto.

Contenitore Il contenitore è un normale contenitore, realizzato in materiale plastico acidoresistente e trasparente. Su almeno una parete del contenitore vengono indicati i livelli di minimo e massimo dell'elettrolito.

Coperchio Il coperchio è un normale coperchio di materiale plastico acidoresistente di adeguata robustezza, che serve a chiudere perfettamente il contenitore al quale sarà fissato mediante mastice. Il coperchio in genere è dotato di fori per la fuoriuscita dei poli positivi e negativi ancorati ermeticamente e di un foro per il rabbocco del liquido destinato a ripristinare il livello dell'elettrolito.

Elemento Per elemento si intende il singolo accumulatore con tensione nominale ben definita (accumulatori al piombo Vn = 2 V), costituito da un contenitore con coperchio, che racchiude i gruppi di piastre positive e negative, il sistema di isolamento di dette piastre e l'elettrolito.

Elettrolito E’ acido solforico diluito; (per accumulatori al piombo), e deve essere in quantità tale che ad elemento scarico il livello risulti almeno 10 mm sopra i bordi superiori delle piastre.

Isolamento interno L'isolamento interno degli elementi è costituito da separatori microporosi di materiale sintetico, interposti tra le piastre di segno opposto.

Monoblocchi Per monoblocco si intende un contenitore unico che contiene più elementi, generalmente tre o sei, realizzato con materiale plastico acidoresistente.

Paraspruzzo E’ un normale paraspruzzo collocato nella parte superiore delle piastre, questo è opportunamente forato , ed è costituito da materiale plastico acidoresistente che ha la duplice funzione di impedire eventuali spruzzi di elettrolito dovuti a manovre improprie, nonchè i cortocircuiti derivanti dall'accidentale immissione negli elementi di corpi conduttori.

Piastre Le piastre sono sia positive che negative. Le piastre positive sono costituite da una struttura conduttrice di lega di piombo di tipo tubolare, mentre le piastre negative sono del tipo a griglia.()

Rendimento amperometrico E’ il rapporto fra il numero di amperora che attraversano l’accumulatore durante la scarica e durante la precedente carica.

Rendimento di energia E’ il rapporto tra l’energia (wattora) fornita durante la scarica e quella assorbita durante la precedente carica.

Scaffalature Gli scaffali normalmente ad uno o due piani sono costruiti in profilati di acciaio rivestito di materiale plastico acidoresistente. Gli scaffali sono muniti di isolatori a gocciolatoio per il loro appoggio a pavimento.>Gli scaffali presentano in genere una resistenza di isolamento Ri > 10 M sia verso la batteria sia verso il pavimento

Scarica E’ l’operazione con la quale l’accumulatore fornisce corrente elettrica,quindi energia, al circuito esterno

Solfatazione E’ la formazione sulle piastre di un accumulatore al piombo mal conservato, di grossi cristalli di solfato di piombo, che sono assai meno riducibili nella carica di quelli formatisi normalmente.

Tensione di carica E’ la tensione che si deve applicare ai morsetti dell’accumulatore durante la carica ed è sempre maggiore della tensione di scarica.

Tensione di scarica E’ la tensione che si ha ai morsetti dell’accumulatore durante la scarica.

Terminali I terminali di un elemento costituiscono i poli, positivi e negativi di una batteria.

Valvole La valvola è una dispositivo di tipo unidirezionale e di sicurezza per consentire l'eliminazione di eventuali sovrappressioni che si dovessero generare all'interno dell’elemento o monoblocco.

Coefficiente K di correzione della capacità.

kcorr

 

D.M. sul recepimento delle direttive 91/157/CEE.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1997, n. 476

Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose

(G.U. n. 9 del 13 gennaio 1998)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato E;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria per il 1994 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato D;

Vista la direttiva n. 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Vista la direttiva n. 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 85/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17769 - R 3 - 3 del 15 ottobre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);

b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;

c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori;

e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori;

f) raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 2.

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile o agli accumulatori messi in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento contenenti:

a) oltre 25 mg di mercurio per elemento;

b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

d) fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' alle pile al manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da elementi del tipo a bottone.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art. 3.

Divieto di commercializzazione.

1. E' fatto divieto di commercializzare le pile alcaline al manganese contenenti piu' dello 0,025 per cento in peso di mercurio, ad eccezione di quelle destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare protezione dagli urti, per le quali il limite e' dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

2. Il presente articolo non si applica alle pile al manganese del tipo a bottone e alle pile composte da elementi del tipo a bottone di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le pile e gli accumulatori di cui e' vietato il commercio ai sensi del comma 1 sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

Art. 4.

Raccolta.

1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalita' di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 e' inserita nell'avviso di cui all'articolo 7 apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessato dall' accordo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Marcatura.

1. Le pile e gli accumulatori per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della meta' della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensi' la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio;

b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio) ovvero Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

Art. 6.

Apparecchi incorporanti pile o accumulatori.

1. E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'utilizzo.

2. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalita' di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

3. Le istruzioni di cui al comma 2 devono altresi' segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalita' cui il consumatore puo' fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dell'apparecchio come rifiuto.

4. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati all'allegato II.

Art. 7.

Informazioni agli acquirenti.

1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

Art. 8.

Programmi.

1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'articolo 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e dei accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:

a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantita' di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;

c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonche' sui sistemi di riciclaggio.

3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantita' di pile e di accumulatori usati nonche' allo smaltimento separato degli stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I.

MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI.

ALLEGATO II.

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 3.

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di burotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'allegato I sia tecnicamente necessario.

2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali, nonche' le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.


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Commenti e note

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di Enviro,

Non posso che essere concorde con gli altri lettori: l'articolo ha arricchito le mie conoscenze sugli accumulatori, riguardo gli aspetti pratici. Nelle schede di alcune batterie si trova un altro dato che riguarda la capacità riferito a 20 ore anziché 10. Rivolgo un appello all'autore affinché chiarisca questo dato che ai fini pratici, di progettazione quindi, può essere molto interessante. Grazie

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di Claudio,

L'argomento è stato affrontato con molta professionalitè, arricchito con accenni al discorso normativo e legislativo, personalmente vorrei trovare anche qualche accenno ai comuni accumulatori per apparecchi domestici ed elettronici di largo uso, con particolare riferimento alle problematiche di carica - scarica, tipologie di marchi affidabili o meno. Cordiali Saluti e Complimenti.

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