In questi ultimi anni dovendo fare una valutazione del rischio elettrico oppure dovendo emettere una dichiarazione di rispondenza, si ha a che fare con gl impianti esistenti realizzati da varie ditte ed in epoche diverse.
Un tema molto presente è la famosa conformità alle norme tecniche richiesta da vari organismi o da istituti, ma siamo proprio obbligati al rispetto delle norme tecniche? Se sono citate dentro la legislazione italiana direi proprio di sì, ma negli altri casi?
Gli impianti elettrici devono essere realizzati “a regola d’arte” in base alla legge 186/68, questo ci viene imposto dall’articolo 1 della legge stessa, cosa vuol dire realizzare un impianto elettrico a “regola d’arte”?, possiamo usare vari sostantivi che definiscano questa filosofia, lavorare a regola d’arte significa lavorare con perizia, con maestria, con diligenza, con competenza, in sicurezza, con un certo senso estetico, come il “buon padre di famiglia”.
Chiaro è che la filosofia che ne consegue è un approccio personale, soggettivo, non siamo tutti uguali ognuno di noi ha il proprio modo di lavorare che chiaramente è diverso dal proprio collega o da un’altra persona.
Come si può essere sicuri di realizzare un impianto a “regola d’arte”?.
Come può fare un’installatore di impianti elettrici garantire al proprio cliente ed anche a se stesso di aver costruito un impianto a regola d’arte?
La legge 186/68 ci dà un aiuto, ci indica una strada percorribile tramite l’articolo 2 della legge stessa,“I materiali,le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte”.
Questa ideologia di regola d’arte non si trova solo nella legge 186/68 ma la troviamo scritta anche nel:
- D.M.37/08 art.6
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le impreserealizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazioeconomico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
- D.lgs.81/08 art.81
Requisiti di sicurezza
1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati,realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
I documenti emessi dal CEI definiscono la buona tecnica costituendo il riferimento certo per la “presunzione di conformità alla regola dell’arte”.
Ne consegue che l’uso della normativa tecnica vigente aiuta progettisti ed installatori a poter certificare, per gli installatori, tramite la dichiarazione di conformità che l’impianto realizzato è conforme alla regola dell’arte.