7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione,
per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al
comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per la
rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio
funzionanti nonche' di estintori portatili a norma di legge da
ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in
prossimita' degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200
metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un
estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento
alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto
del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
dubbi:
1. Indipendentemente dalla presenza o meno di apparecchi alimentati a gas c'è l'obbligo del rilevatore di gas?
2. Se non ho nessun apparecchio a combustione, ho l'obbligo del rilvatore di monossido di carbonio?
3. chi installa questi rilevatori deve essere in qualche modo abilitato? lettera a, b, c, g della CCIAA?