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Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto Utenteangus » 17 set 2024, 13:54

7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione,
per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al
comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per la
rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio
funzionanti nonche' di estintori portatili a norma di legge da
ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in
prossimita' degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200
metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un
estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento
alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto
del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.


dubbi:

1. Indipendentemente dalla presenza o meno di apparecchi alimentati a gas c'è l'obbligo del rilevatore di gas?
2. Se non ho nessun apparecchio a combustione, ho l'obbligo del rilvatore di monossido di carbonio?
3. chi installa questi rilevatori deve essere in qualche modo abilitato? lettera a, b, c, g della CCIAA?
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[2] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto Utenteangus » 17 set 2024, 14:05

Ho trovato le FAQ del Ministero
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq ... tive-bdsr/
che rispondonoso parzialmente ai dubbi:

Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Questo risponde ai dubbi 1 e 2

4.3 Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.

questo risponde parzialmente al dubbio 3. resta da capire chi è abilitato all'installazione dei rilevatori.

secondo il 37/08 art 2
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;


e considertato che all'art 1 si dice che
g) impianti di protezione antincendio.


io capisco che per installare i rilevatori l'installatore deve avere abilitazione per la lettera G.

Ho capito bene?
Oppure è di competenza di chi installa l'impianto a GAS? (lettera E)
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[3] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 set 2024, 17:06

Secondo me un rivelatore non è un impianto ma un apparecchio e non si applica il dm 37/2008.
Secondo Tuttonormel marzo 2024 pag.12 se il rivelatore richiede solo di inserire la spina in una presa non serve nulla, altrimenti procedure solite del dm 37/2008 (sempre secondo me lettera a) per alimentazione elettrica)
Se hai centrali di gestione che ricevono i segnali e comandano elettrovalvole diventa un impianto e propendo per la lettera g)
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[4] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto Utenteangus » 18 set 2024, 21:55

Ok, però il locatario come fa a "dimostrare" che ha installato a regola d'arte i rilevatori?
E perché il ministero scrive:
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

?
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[5] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 set 2024, 8:31

Ribadisco che sono mie opinioni, se qualcuno ne ha diverse le leggo volentieri (evoco Foto Utenteiosolo35, Foto UtenteMike, Foto UtenteGioArca67 e altri).
E', come sempre succede, una disposizione scritta col culo.
Il locatario potrà farsi rilasciare una dichiarazione di corretta installazione dell'apparecchio, per quanto riguarda caratteristiche e posizione dello stesso, e dovrà richiedere la di.co. per ampliamento dell'impianto elettrico in caso di nuova linea di alimentazione.
Dovrà eventualmente dimostrare in tribunale che l'installazione era a regola d'arte, affidandosi a un tecnico di parte e contando sulla competenza del tecnico di ufficio.
Il DM 37/2008 è legge: vale per quel che c'è scritto e per come viene interpretata dal giudice.
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[6] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2024, 10:17

Goofy ha scritto:E', come sempre succede, una disposizione scritta col culo.


Questa è la premessa doverosa.

Per quanto riguarda quanto scritto qui sotto vale ovviamente "per quanto applicabile", di conseguenza se l'intervento non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, anche se una legge successiva richiede ne richiede l'applicazione, non si può applicare perché si violerebbe. In ogni caso, quanto sotto richiesto, non fa altro che ribadire l'ovvio, ovvero che "la corretta installazione" è "definita" dal DM 37/08, quindi quello che ricade nel campo di applicazione lo definisce, il resto ne è fuori.

La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
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[7] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto Utenteangus » 19 set 2024, 12:30

Goofy ha scritto:E', come sempre succede, una disposizione scritta col culo.

Sì, sono perfettamente d'accordo.
E mi è chiaro anche il concetto, come ribadito da Foto UtenteMike, che se la legge cita il DM37/08 ma lo stesso non è applicabile, di certo non va applicato per forza.

Resta però il fatto che adesso tutti gli interessati stanno facendo le corse per mettersi "in regola" ed avere il CIN e si rivolgono a me per l'installazione dei rilevatori.

Dal canto mio voglio essere sicuro di fare le cose in modo "inattaccabile" anche dal punto di vista burocratico.
In sostanza la vostra opinione è che se installo il SOLO apparecchio di rilevazione, non è un impianto, e quindi il massimo che posso fare è una dichiarazione di corretta installazione allegando la documentazione del rilevatore stesso da consegnare al cliente.

Invece, mi sembra di aver letto (forse TNE) che è consigliabile NON alimentare i rilevatori attraverso spina/presa, ma collegandolo direttamente. Se questo lo faccio derivandomi da una presa esistente, mi confermate che a quel punto è una manutenzione straordinaria e non un ampliamento?
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[8] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2024, 14:00

angus ha scritto:In sostanza la vostra opinione è che se installo il SOLO apparecchio di rilevazione, non è un impianto, e quindi il massimo che posso fare è una dichiarazione di corretta installazione allegando la documentazione del rilevatore stesso da consegnare al cliente.

:ok:
angus ha scritto:Invece, mi sembra di aver letto (forse TNE) che è consigliabile NON alimentare i rilevatori attraverso spina/presa, ma collegandolo direttamente. Se questo lo faccio derivandomi da una presa esistente, mi confermate che a quel punto è una manutenzione straordinaria e non un ampliamento?


Casomai il contrario, se colleghi il rivelatore tramite presa elettrica esistente sei completamente fuori dal DM 37/08, viceversa, se ti derivi dal circuito esistente rientri nel DM 37/08 lettera a) come manutenzione straordinaria.
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[9] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 set 2024, 14:22

Mi sono perso il consiglio di non usare presa e spina: presumo sia per evitare che venga tolta la spina del rivelatore per inserire il carica cellulare.

Confermo che interpreterei il collegamento come manutenzione straordinaria.
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[10] Re: Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 set 2024, 14:47

Ne abbiamo già discusso qui

Forse all'epoca non erano ancora uscite le FAQ
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